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lunedì 11 luglio 2011

Tabu' : Finche' morte non ci separi?

Tabu' : Finche' morte non ci separi?

In molte culture il matrimonio e' riservato all'unione di un uomo con una donna. In altre ha invece un significato piu' ampio. Uno sguardo alle unioni considerate tabu'.

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Il matrimonio fra persone dello stesso sesso, spesso indicato come matrimonio omosessuale o impropriamente matrimonio gay, è espressamente disciplinato dalla legge di diversi Paesi.
L'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso è in tutto il mondo una delle principali rivendicazioni della militanza omosessuale. Tale richiesta politica nasce dall'esigenza di eliminare completamente dalla legislazione la disparità di trattamento fra unioni eterosessuali e unioni omosessuali, sul presupposto che il rapporto omosessuale sia una sana espressione della sessualità e che il diritto al matrimonio sia un diritto individuale inalienabile della persona.

I matrimoni omosessuali nel mondo
Allo stato attuale, due persone aventi lo stesso sesso possono accedere all'istituto del matrimonio nei Paesi Bassi, in Belgio, in Spagna, in Portogallo, in Canada, in Sudafrica, in Svezia, in Norvegia, in Islanda, in Argentina, in Messico (solo nella capitale) e in cinque stati USA: Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire e nel distretto di Washington DC, (in California è correntemente sospesa e in New York sarà possibile dal 24 luglio 2011).
Inoltre in Francia, in Israele, in Aruba, nelle Antille Olandesi e nello stato USA di New York pur non essendo possibile contrarre matrimoni tra persone dello stesso sesso, vengono riconosciuti i matrimoni gay contratti dove ciò sia possibile.
In vari Paesi si può accedere a ufficializzazioni diverse dalle nozze; le persone omosessuali, aventi o meno la possibilità di contrarre matrimonio, hanno spesso accesso a questa tipologia di unioni civili.

Dubbi di costituzionalità del codice civile italiano
Il 3 aprile 2009 il Tribunale di Venezia ha emesso, su ricorso di una coppia omosessuale, un'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale con cui si chiede alla Corte di valutare se l'interpretazione corrente e sistematica del codice civile che esclude le coppie omosessuali sia costituzionale. Il Codice civile italiano, pur non prevedendo nulla a proposito della diversità di sesso degli sposi, in alcuni articoli contiene le parole "moglie" e "marito"; ed è su questa previsione, secondo la corte di Venezia, che si fonda l'impossibilità di celebrare un matrimonio omosessuale. A questa prima ordinanza, che lamenta la violazione degli articoli 2, 3, 29 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana oltre che della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, se n'è aggiunta una seconda, emessa dalla corte d'appello di Trento nell'agosto 2009[. Analoghe ordinanze sono state in seguito emesse dalla Corte d'Appello di Firenze e dal Tribunale civile di Ferrara. La Consulta ha tenuto l'udienza pubblica relativa al caso il 23 marzo 2010, con relazione del giudice Alessandro Criscuolo, rinviando la discussione in Camera di Consiglio al successivo 12 aprile.
Il 14 aprile, con la sentenza 138/2010,la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi del Tribunale di Venezia e della Corte d'appello di Trento come inammissibili (in riferimento agli artt. 2 e 117 della Costituzione), poiché la questione non rientra nelle competenze della Corte, ed infondati (con riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione), "in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio".
Successivamente, con l'ordinanza 276/2010 del 7 luglio 2010 e l'ordinanza 4/2011 del 16 dicembre 2010, sono stati respinti con motivazioni analoghe anche i ricorsi della Corte d'appello di Firenze e del Tribunale di Ferrara.

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